Quando i condomini si disinteressano totalmente alla vita condominiale, non partecipando alle assemblee e, soprattutto, non versando le quote condominiali necessarie alla gestione del condominio, l’amministratore più accorto dovrebbe agire ex art. 63 disp. att. c.c. e, pertanto, ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo e, nei casi più gravi, di ritardo nel pagamento dei contributi protrattisi per un semestre, sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato ovvero in extrema ratio rassegnare le dimissioni.
In casi simili occorrerebbe intervenire tempestivamente riunendo l’assemblea, anche in via straordinaria, al fine di reperire le somme necessarie all’esistenza in vita del condominio e avviare, contestualmente, tutte le procedure per il recupero coattivo del credito nei confronti del condomino moroso; magari fino alle estreme conseguenze, con il pignoramento dell’immobile in caso di persistente morosità.
Fonte CondominioWeb