Schiamazzi fuori dal bar, la colpa non è del gestore ma del Comune che non vigila.
I gestori di bar e locali notturni non hanno l’obbligo di impedire ai clienti di fare schiamazzi e rumori molesti che disturbino la quiete pubblica perché ciò è di competenza delle forze dell’ordine. Tutto ciò è affermato dalle motivazioni della sentenza del 27 novembre 2017 con cui vennero assolti a Firenze, «perché il fatto non sussiste», 19 gestori dei locali di via de’ Benci imputati dei rumori fatti all’esterno dei rispettivi locali da parte dei propri clienti.
Secondo il giudice «addebitare la condotta dei clienti ai gestori dei locali, quella tenuta all’esterno dei locali stessi, significherebbe riconoscere una posizione di garanzia in capo» ai gestori stessi «consistente nell’obbligo giuridico di impedire il reato altrui». Ma non c’è «alcuna fonte normativa che imponga un contegno siffatto, né potrebbe esserlo poiché in caso fosse previsto un obbligo corrispondente, il gestore, soggetto privato, sarebbe chiamato a sostituirsi all’autorità pubblica, monopolista esclusiva dell’uso della forza di coercizione in luogo pubblico, salvo eventuali eccezioni, che non ricorrono nella specie». Quindi non c’è nessun «obbligo di intervento del gestore del locale» e manca «un nesso causale plausibilmente sostenibile tra la condotta del gestore e il fatto del cliente all’esterno del locale».
Questa sentenza è perfettamente in linea con quella del Tar Lombardia 1255/2017, che aveva poi avuto un seguito con una condanna civile del Comune per inadempimento.
Fonte Quotidianocondominio