Superbonus, asseverazioni e visti di conformità
Per ottenere la detrazione al 110% il cosiddetto superbonus sono previsti diversi adempimenti, superiori a quelli dell’eco e sismabonus “ordinari”: dalle asseverazioni tecniche al visto di conformità, fino alle delibere assembleari.
Superbonus e visto di conformità
L’articolo 121 del Dl Rilancio 34/2020 introduce 2 alternative alla detrazione fiscale per chi «negli anni 2020 e 2021» sosterrà spese per
interventi edilizi agevolati non solo dal superbonus del 110%, ma anche da altri bonus, tra cui quello “classico” per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a-b, del Tuir) e il bonus facciate (articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2020).
Al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, i contribuenti possono quindi optare in via telematica (secondo le modalità definite dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020) per:
- sconto in fattura – uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo pari al corrispettivo stesso, da parte dei fornitori che hanno eseguito gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante (con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari);
- cessione del credito – o la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). Per apprezzare appieno il ruolo del professionista in questa fase occorre ricordare anche alcune disposizioni inserite all’articolo 119 del Dl Rilancio. Innanzitutto – al comma 11 – si afferma che, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, «il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta» per gli interventi indicati al medesimo articolo 119. Il visto di conformità è rilasciato in base all’articolo 35 del Dlgs 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a-b , comma 3, dell’articolo 3 del Dpr 322/98, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del Dlgs 241/97 (cioè i Caf); Viene inoltre stabilito – al comma 15 – che tra le spese detraibili rientrano, per gli interventi citati, quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
Quindi, riepilogando:
- per gli interventi che hanno diritto al superbonus del 110%, le attestazioni tecniche sono sempre necessarie, mentre il visto di conformità specifico occorre solo se si procede alla cessione del credito o si chiede lo “sconto in fattura”;
- per gli altri interventi richiamati dall’articolo 121 del Dl Rilancio, diversi da quelli di cui al punto precedente, il visto di conformità specifico non è mai obbligatorio;
- mentre le attestazioni tecniche sono necessarie se e in quanto richieste dai singoli interventi ai fini dell’ecobonus e del sismabonus, sulla base di quanto previsto dal Dm “Requisiti” del 6 agosto scorso.
Superbonus e chi può rilasciare il vito di conformità
Per quanto riguarda i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità, si tratta – oltre ai responsabili Caf (ex articolo 32 del Dlgs 241/97) – dei soggetti di cui alle lettere a-b del comma 3, articolo 3, del Dpr 322/98:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Ai fini del rilascio del visto, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono seguire le procedure previste dal Dm 164/1999.
In base all’articolo 35 del Dlgs 241/97, tali soggetti rilasciano, su richiesta dei contribuenti, un visto di conformità dei dati dichiarativi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Tuttavia, nell’ipotesi di cui al comma 11, articolo 119, del Dl Rilancio (superbonus per cessione del credito o sconto in fattura), il visto deve riguardare la conformità «dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo». Ne consegue che, in tale ipotesi, il compito di verifica del professionista è meno esteso.