Nell’ultima legge di bilancio è stata aggiunta la possibilità dell’accesso al 110% alle persone OVER 65 per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Inoltre c’è un’altra novità che riguarda le spese sostenute in caso di accesso al Superbonus. Infatti il limite temporale per il sostenimento delle spese è esteso fino al 30 giugno 2022.
Definizione di barriere architettoniche
Viene definita barriera architettonica qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità motoria. Da questo consegue che un elemento che non costituisca barriera architettonica per un individuo può invece essere di ostacolo per un altro; si capisce quindi che il concetto di barriera viene percepito in maniera diversa da ogni individuo. Il bisogno di garantire al maggior numero di persone il diritto alla libertà di movimento, ha portato alla ricerca di parametri comuni. Il passo più importante è stato fatto a livello normativo andando a individuare quali elementi costruttivi siano da considerarsi barriera architettonica.
La barriera architettonica può essere una scala, un gradino, una rampa troppo ripida. Qualunque elemento architettonico può trasformarsi in barriera architettonica e l’accessibilità dipende sempre dalle caratteristiche personali della singola persona.
In cosa consistono secondo la normativa
- negli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- negli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
- nella mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Chiaramente è da integrare quanto riportato sopra l’installazione di ascensori, rampe, montacarichi, servoscala, ecc. per i quali si prevedono rispettivamente criteri di progettazione per l’accessibilità e specifiche funzionali e dimensionali.
Cosa significa abbattere le barriere architettoniche
Il superamento delle barriere architettoniche è non solo un obbligo normativo da adempiere ma un dovere sociale a cui l’architetto è chiamato. Progettare un edificio o un’infrastruttura accessibile a tutti è il primo passo verso la convivenza civile e un servizio che l’architettura deve fornire alla collettività come proprio contributo per un’ambiente urbano più vivibile.
La disabilità è la condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale (temporanea o permanente).
La classificazione dell’OMS
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce una “Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap”, secondo cui:
- la menomazione è il danno biologico che una persona riporta a seguito di una malattia o di un incidente;
- la disabilità è l’incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana a seguito della menomazione;
- l’handicap è lo svantaggio sociale che deriva dall’avere una disabilità.
Per esempio, una persona su sedia a rotelle è sicuramente disabile ma potrebbe non soffrire di alcun handicap se nel contesto in cui vive fossero state eliminate tutte le barriere architettoniche.
Cosa dice la legge
I due principali testi che regolamentano le disposizioni in materia di barriere architettoniche sono la Legge n.13 del 1989 e il D.P.R. 503 del 1996 all’interno dei quali è possibile trovare tutte le principali specifiche sul tema, a partire dai concetti fondamentali di accessibilità, visitabilità ed adattabilità:
- Accessibilità: è la possibilità di accedere ad ogni spazio interno ed esterno dell’edificio in modo autonomo e senza pericolo. Agli spazi pubblici di nuova costruzione è richiesto di soddisfare il requisito di accessibilità.
- Visitabilità: è la possibilità di accedere agli spazi di relazione di un edificio, cioè quelli in cui il visitatore entra in rapporto con la funzione in essi svolta e ad almeno un servizio igienico. Agli spazi privati ad uso pubblico (negozi, uffici, centri commerciali, ecc.) è richiesto di soddisfare il requisito di accessibilità.
- Adattabilità: è la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati e senza stravolgerne l’impianto originale, allo scopo di renderlo visitabile o accessibile, a seconda delle necessità. Le abitazioni e gli spazi privati di nuova costruzione devono soddisfare il requisito di adattabilità. A corredo di una pratica edilizia è sempre fatto obbligo al professionista di allegare un elaborato grafico che dimostri il soddisfacimento del requisito di adattabilità degli spazi progettati.
Superbonus 110 e barriere architettoniche
Innanzitutto riporto la risposta n.3/2020 l’Agenzia afferma che:
“la mancata corrispondenza ad uno solo dei requisiti tassativamente stabiliti dal legislatore, tale da ostacolare il rilascio della conformità da parte del professionista abilitato, impedisce di qualificare l’opera come direttamente finalizzata al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche”.
Infatti laddove dovessero mancare i requisiti tecnici stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 236/1989, l’Agenzia consentirebbe comunque di considerare l’intervento sulle barriere architettoniche come intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, accedendo alla detrazione del 50% prevista nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti per considerarlo come tale.
Inoltre un’altra precisazione consentirebbe questo tipo di interventi anche se gli interventi sono effettuati in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto dei lavori.
Si tratta del c.d. principio di “oggettivizzazione dell’intervento”, in virtù del quale si attribuisce importanza all’intervento in sé e alla sua finalità (superamento delle barriere) piuttosto che alla sussistenza dell’elemento soggettivo (presenza di persone con disabilità).
Quindi tornando al superbonus: si ritiene possibile in un condominio deliberare l’esecuzione di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche anche in presenza di un solo condòmino di età superiore ai 65 anni.
L’accesso al Superbonus del 110% delle relative spese sarà subordinato all’effettuazione congiunta di un intervento trainante di efficientamento energetico sulle parti comuni dell’edificio (isolamento termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione).
Quindi i lavori per il superamento delle barriere architettoniche sono a tutti gli effetti dei lavori trainati in presenza degli interventi trainanti.
Nel caso di accesso al Superbonus valgono comunque i quorum assembleari per quest’ultimo sanciti, quindi la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Il Decreto Semplificazioni ha previsto che ciascun partecipante alla comunione o al condominio possa realizzare a proprie spese ogni innovazione in materia di barriere architettoniche ad esclusione di quelle opere che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
Le conseguenze di questa modifica normativa sono importanti.
Resta infatti ferma la possibilità di deliberare in sede di assemblea condominiale l’adozione di un intervento di riduzione delle barriere architettoniche, con le maggioranze previste o dal Superbonus (più elastiche, in quanto “almeno un terzo del valore dell’edificio”) o dall’art.1136 c.c. (almeno la metà del valore dell’edificio), con la conseguente ripartizione tra i condòmini delle spese.
Tuttavia, in virtù del nuovo disposto operato dal Decreto Semplificazioni, sembrerebbe possibile l’esercizio dell’iniziativa del singolo condòmino anche al di fuori dell’assemblea, o comunque all’esito di una negativa deliberazione purché con l’integralità delle spese a suo carico e, contemporaneamente:
- nel rispetto dell’art.1102 c.c., a norma del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
- nel rispetto dell’art.1120, comma 4, a norma del quale le innovazioni non possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.