Distacco dal riscaldamento centralizzato del condominio
Tante volte è successo che i condomini per svariate ragioni chiedano se sia possibile staccarsi dal riscaldamento centralizzato. La risposta è semplice: si, ci si può staccare, lo dice l’art. 1118 del codice civile:Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.E questa norma parla molto chiaramente, infatti si può fare ma si continua a manutenere l’impianto come se lo si utilizzasse, non si pagheranno più solo i consumi involontari. Un altra conseguenza di questa norma è quella che chi vuole staccarsi dovrà chiedere una relazione ad un termotecnico che dichiari l’assenza di notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Questa dichiarazione non è cosa semplice da ottenere, dato che spesso il distacco avviene in presenza di vecchi impianti.