Anche se l’amministratore è inerte e non agisce non è consentito al singolo condomino o ad un gruppo di condomini sostituirsi agli organi condominiali per eseguire lavori di manutenzione, con la conseguenza che se questi vengono effettuati chi li ha pagati non ha diritto al rimborso.
Gestione di parti comuni senza autorizzazione – 1134 c.c.
Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente [1110 c.c.].
Gestione di parti comuni per trascuranza – 1110 c.c.
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso [1104 c.c.].
Obbligo di partecipazione alle spese comuni – 1104 c.c.
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Quando una spesa è definita “Spesa urgente”
Sono urgenti le spese che non possono essere rinviate senza che da ciò ne derivi un danno per il condominio (es. riparazione di una tubatura rotta che ha causato l’allagamento delle scale) e senza che vi sia il tempo di avvertire l’amministratore o gli altri condomini.
Il rimborso delle spese anticipate da parte del singolo condomino si regge sui due presupposti oggettivi dell’urgenza e della trascuranza, intesa come omissione nella cura che si richiederebbe.