30 Aprile 2019

Cancello automatico e responsabilità

La Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce che il cancello automatico (e anche i portoni e le barriere) deve rispettare standard di sicurezza stabiliti dalle norme UNI 12453, UNI 12445 e UNI 12978.

La Riforma del condominio L. 220 del 2012 affida la responsabilità della corretta installazione del cancello comune all’amministratore. L’amministratore ha il dovere di compiere quegli “atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio” e quindi provvedere alla manutenzione e all’adeguamento degli impianti esistenti.

Impianto cancello automatico esistente

In caso di impianto esistente,  magari datato o privo di documentazione,  l’amministratore ha il diritto di porre all’installatore le seguenti richieste:

  • valutare l’idoneità di tutti i componenti dell’impianto.
  • verificare il funzionamento dell’automazione e dei componenti accessori.
  • eseguire la misurazione delle forze, fornire una relazione sullo stato dell’impianto e indicare gli interventi  necessari per la messa a norma.
  • rilasciare la dichiarazione CE di conformità.
  • consegnare il libretto di manutenzione dell’impianto.

La manutenzione è obbligatoria, è la Direttiva Macchine che istituisce l’obbligo di manutenzione annuale (o semestrale in base all’utilizzo di alcuni dispositivi di sicurezza).

Sarà l’installatore a dare le giuste informazioni al riguardo.

L’amministratore è tenuto ad attivare un servizio di manutenzione programmata sottoscrivendo il contratto di manutenzione.

Responsabilità dell’installatore

l’installatore è responsabile se viene eseguita manutenzione programmata al cancello ed all’automatismo. La responsabilità dell’installatore decade se il cancello viene abbandonato e non si esegue la regolare manutenzione programmata. L’installatore risponderà esclusivamente per danni causati da malfunzionamenti dovuti a difetti di installazione o manutenzione.

Responsabilità del condominio

Il condominio è responsabile per i danni dovuti dall’uso improprio.

I danni accidentali all’interno del condominio, rampa garage ecc. verranno coperti da un’assicurazione comune r.c.

Adeguamento alle norme di sicurezza

Se il cancello automatico non è conforme alle norme di sicurezza (direttiva macchine) l’adeguamento deve essere posto all’esame dell’assemblea condominiale.

Responsabilità dell’amministratore se l’assemblea non approva o decide

Quali responsabilità a carico dell’amministratore qualora l’assemblea non si dovesse costituire, ovvero non approvasse i lavori o rinviasse la discussione? Quali ulteriori adempimenti di competenza dell’amministratore?

L’amministratore di condominio è tenuto a rispettare tutte le norme di legge in materia di sicurezza degli impianti condominiali ed è quindi obbligato a curare l’adeguamento del cancello automatico alle normative sulla sicurezza.

Se i condomini si rifiutassero di eseguire le opere, l’amministratore può comunicare – ai competenti uffici comunali e all’ Asl – il mancato adeguamento, a evitare ogni suo coinvolgimento in responsabilità civili o penali, in caso di infortuni.

Ovviamente in questo caso le responsabilità civili o penali ricadrebbero sul condominio, quindi suddivisa equamente su tutti i condomini.