Un condominio si definisce “minimo” se composto da due soli proprietari/condomini, requisito “minimo”, per l’appunto, affinché sorga un condominio, ovvero la comunione sulle parti e beni che restano comuni in quanto al servizio delle unità immobiliari private. Tuttavia, nella prassi, la disciplina del condominio minimo viene applicata anche al “piccolo condominio”, ovvero a quell’edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini, soglia oltre la quale diviene obbligatorio nominare un amministratore.
Condominio minimo: detrazioni per ristrutturazione Come ci regoliamo in un condominio minimo per ottenere le detrazioni per ristrutturazione? Condominio minimo: vediamo cos’è in sintesi Il condominio cosiddetto “minimo” è quello composto da soli due proprietari. Nella prassi, tuttavia, il concetto viene applicato anche a quegli immobili con un numero di proprietari inferiore a otto. Oltre otto proprietari, infatti, il codice civile prevede…
Per il condominio senza amministratore l’articolo 1129 del Codice Civile indica: ”Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”. Questo testo sostituisce la vecchia disposizione che disponeva: “Quando i condomini sono più…