12 Novembre 2021

Compenso amministratore di condominio e superbonus 110

Quanto vale il compenso per l’amministratore di condominio per i lavori relativi al superbonus 110%?

Utilizziamo le norme sulla ricostruzione post sisma per costruire l’onorario per la riqualificazione energetica. Il compenso dell’amministratore di condominio negli aiuti per la ricostruzione post sisma è indicato nel Dl 189/2016, Legge 229/2016, che all’articolo 34, co.5, fissa la “misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio”. Criteri e modalità di erogazione del contributo sono definiti con i provvedimenti contenuti nel Testo Unico della ricostruzione privata. Il compenso per l’amministratore di condominio per i lavori relativi al superbonus 110% sono fissati nella parte quinta, titolo I, Capo 2 del medesimo Testo unico:
  • 2,0% del costo dell’intervento di importo fino a 100.000 euro;
  • 1,5% da 100.000 euro a 250.000;
  • 0,8% da 250.000 euro e fino a 500.000;
  • 0,5% da 500.000 euro e fino a 2.000.000;
  • 0.2% per quanto supera i 2.000.000 euro.
Il pagamento avviene a SAL, previa dimostrazione dell’attività professionale svolta, approvata e deliberata dall’assemblea dei condòmini e dei consorziati.

Le incompatibilità dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio non può svolgere altra prestazione tecnica, essere progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza nei cantieri o collaudatore. Non deve avere avuto con l’impresa esecutrice dei lavori e con le imprese subappaltatrici rapporti di collaborazione. Prima dell’inizio dei lavori deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta l’insussistenza delle incompatibilità indicate. Deve possedere tutti i requisiti previsti dall’Art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Regole per il compenso anche per la riqualificazione energetica da bonus e superbonus

Il ruolo attivo dell’amministratore di condominio è determinate non solo per gli interventi di ricostruzione, ma anche per la riqualificazione energetica da bonus e superbonus. Questa legge fornisce anche un elemento nuovo per valutare in modo diverso l’attività dell’amministratore, non più svolta da chiunque, ma in modo professionale e inerente la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e quindi riconosciuta con i contributi fiscali dello Stato.