3 Aprile 2018

Conferma dell’amministratore di condominio: quali maggioranze?

L’amministratore di condominio tra mille difficoltà: quale professionista “paziente” fomentato da un’ineludibile incertezza operativa. Certezza che viene meno anche nel caso in cui, dopo anni di duro lavoro, si trovi avanti all’assise dei condòmini per chiedere”conferma” al proprio mandato.

amministratore condominio bilico

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Quali maggioranze gli serviranno mai per legittimare il rinnovo della propria investitura?

Ancor oggi vi sono dispute interpretative tutte incentrate sul quesito se la nomina, la conferma e la revoca siano fattispecie diverse o assimilabili tra loro (?), con le logiche conseguenze del caso in termini di maggioranze assembleari.

Senza alcun spirito di esaustività e pure ben lungi dal rigore scientifico che meriterebbe un approfondimento sul tema, tentiamo di fornire, per quanto possibile, una soluzione al quesito, o meglio tentiamo di comprendere quali sono le argomentazioni che supportano i diversi orientamenti che si articolano sul merito.

Alcuni punti fermi: gli addentellati normativi. Discorre solo di “nomina” e “revoca” l’articolo 1136 codice civile, laddove afferma – in seno al comma IV – che la maggioranza per ricorrervi è quella dei partecipanti alla riunione con rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio.

La norma viene qualificata come imperativa, cioè inderogabile da parte dell’autonomia privata – almeno in senso peggiorativo – stante l’impossibilità di derogarvi anche da parte di un regolamento contrattuale(art. 1138, quarto comma, c.c.).

Della “conferma” o meglio del”rinnovo” discute, invece, l’articolo 1135 codice civile(“…l’assemblea provvede alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione”), in materia di attribuzione dell’Assemblea dei condòmini, e, seppure per relationem, l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione codice civile.

Le fattispecie della “nomina” e della “revoca”, da una parte, e quella della”conferma” o del “rinnovo”, dall’altra parte, sono entrambe richiamate poi dall’articolo 1129 codice civile, novellato dalla riforma posta in essere dalla Legge 220/2012.

Nel comma X° di quest’ultima norma, il primo in ordine di trattazione, si afferma che “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.

L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.

Nel comma XI, a seguire, si dispone che “La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio”:

Dunque, questo è il quadro normativo di insieme. Ora, per provare ad offrire una soluzione al quesito in trattazione occorre adesso”sfoderare” gli strumenti offerti dall’ermeneutica delle leggi, per comprendere sulla base di quali fondamenti si articolano i diversi orientamenti giurisprudenziali e dogmatici.

Fonte www.condominioweb.com