27 Settembre 2017

Modificare la destinazione d’uso di parti comuni in condominio

Modificare la destinazione d’uso di parti comuni in condominio è possibile ed è normato dall’articolo 1117 ter del codice civile.

Sintesi

  • Convocazione: convocare l’assemblea avendo cura di pubblicizzare tale assemblea almeno per 30gg consecutivi nei locali di maggior uso comune del condominio.
  • Convocazione: deve pervenire ai condomini almeno 20gg prima della data di convocazione
  • Oggetto della convocazione: indicare le parti comuni oggetto della modifica e nuova destinazione d’uso
  • Delibera: approvazione della modifica con 4/5 dei partecipanti al condominio e almeno di 800/1000
  • Delibera: deve contenere la dichiarazione espressa circa gli adempimenti

Contenuto

L’articolo dispone che per soddisfare esigenze di interesse condominiale l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio (almeno 800 millesimi), può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.

La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per almeno 30gg consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno 20gg prima della data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico

Come vediamo dal dispositivo di legge non è più richiesta l’unanimità (es. per trasformare un giardino in parcheggio). Inoltre il procedimento per la convocazione è diverso da quello di una convocazione di assemblea ordinaria per quanto riguarda i tempi di pubblicità della convocazione stessa e dei suoi contenuti.

Modificare la destinazione d’uso di parti comuni in condominio, finalizzate a soddisfare le esigenze d’interesse condominiale, hanno difficoltà a decollare per l’incertezza che suscita tale espressione se confrontata con quella che, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 1117 – ter del Codice civile, comprendeva tutte le innovazioni nell’articolo 1120, comma 1, del Codice civile.

Deliberabili con un quorum quasi “proibitivo” (articolo 1117- ter: numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al codominio e i quattro quinti del valore dell’edificio) e con un iter di convocazione dell’assemblea piuttosto articolato (l’invio della convocazione con la raccomandata o con mezzi telematici deve pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione, deve essere affisso per non meno di trenta giorni nei locali di maggior uso o negli spazi a tal fine destinati), le modificazioni del bene comune potrebbero trasformarlo fino a consentirne un uso del tutto estraneo rispetto alla sua originaria destinazione oggettiva e strutturale.