9 Giugno 2019

Regolamento condominiale e barbecue

Innanzi tutto usiamo il buon senso. Non sempre un comportamento non vietato può essere opportuno.

In questo testo farò riferimento al regolamento di polizia urbana del comune di Legnano.

Il regolamento di polizia urbana contiene norme finalizzate a salvaguardare interessi pubblici come tra gli altri quelli al decoro, all’igiene ed alla tranquillità. Mentre Il regolamento condominiale è lo statuto convenzionale del condominio, che disciplina l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese condominiali, la tutela del decoro dell’edificio e l’amministrazione dello stesso.

Vediamo alcuni punti del regolamento di polizia urbana del comune di Legnano inerente la questione del barbecue.

ART. 43 – ACCENSIONI DI FUOCHI

  1. E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E’ fatta salva l’accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura;
  2. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E’ consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempre ché non crei nocumento alle abitazioni vicine.

Per cui nelle aree private è consentito se non espressamente vietato dal regolamento condominiale o da una delibera condominiale.

Se il regolamento condominiale non vieta il barbecue nelle aree comuni allora si può fare a meno che no rechi disturbo o ci siano immissioni intollerabili di fumo art. 844 c.c.
Ricordiamo anche che solo il regolamento condominiale contrattuale può disciplinare l’installazione di un barbecue sul balcone, parlando di barbecue in muratura non di quelli piccoli da campeggio.