8 Aprile 2018

Regolamento condominiale

Il regolamento condominiale è disciplinato nell’art. 1138 c.c. e , in parte, negli artt. 68, 69, 71 e 72 disp. att. c.c. In particolare il codice civile individua i casi in cui esso è obbligatorio e il contenuto che deve avere.

Il primo comma dell’articolo 1138, infatti, dispone che “quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione”.
I commi successivi al primo, invece, si occupano di fissarne le modalità di approvazione e i limiti.

Regolamento condominiale: obbligatorietà, funzione e approvazione

Il legislatore della riforma ha lasciato invariato il superamento della soglia dei dieci partecipanti per la formazione obbligatoria del regolamento condominiale, nonché la funzione fondamentale dello stesso di disciplinare l’uso delle cose comuni, prevedere i criteri di ripartizione delle spese (al regolamento, infatti, devono essere allegate le tabelle millesimali), fissare le norme a tutela del decoro dell’edificio nonché quelle inerenti l’amministrazione della cosa comune.

regolamento condominiale

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Nel fissare le modalità di approvazione del regolamento (con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 c.c.), il terzo comma dell’art. 1138 c.c., è stato novellato dalla riforma del 2012, che ha introdotto l’obbligo che lo stesso sia allegato al registro indicato dal numero 7) dell’art. 1130 c.c., ovverosia il “registro dei verbali delle assemblee” curato dall’amministratore.

Regolamento condominiale: approvazione

Per quanto riguarda l’approvazione, più nel dettaglio, l’articolo 1138 del codice civile stabilisce che l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente, può essere presa da ciascun condomino.
L’approvazione, poi, necessita della maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136, ovverosia di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Una volta approvato, il regolamento va allegato al registro dei verbali e delle assemblee e, come vedremo, può comunque essere impugnato secondo le regole ordinarie in materia di impugnazione delle delibere.

Regolamento condominiale: limiti

Con riferimento ai limiti, gli ultimi due commi dell’articolo 1138 chiariscono che il regolamento non può, con le sue norme, menomare in alcun modo i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.
Esso non può poi mai derogare alle disposizioni di cui agli articoli 1118 secondo comma (il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni), 1119 (indivisibilità), 1120 (innovazioni), 1131 (rappresentanza), 1132 (dissenso dei condomini rispetto alle liti), 1136 (costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni) e 1137 (impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea) del codice civile.
Infine, le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Altri limiti alla redazione di un regolamento di condominio sono posti dall’articolo 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, che stabilisce che questo non può derogare ai precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.

Regolamento condominiale: la nuova disposizione per “gli animali da compagnia”

Una delle più rilevanti novità apportate dalla riforma in materia di regolamento di condominio è quella relativa all’introduzione del nuovo quinto comma dell’art. 1138 c.c. che, come visto, sancisce l’impossibilità per i regolamenti condominiali di inserire norme che vietino di possedere o detenere animali domestici. 
La “liberalizzazione” dell’ingresso degli animali domestici in condominio, sinonimo di un orientamento “pet friendly” da parte del legislatore, è destinata ad avere un effetto impattante sulle liti condominiali portate nelle aule di giustizia, a partire dalla indeterminatezza della definizione. Mentre, infatti, nel primo testo di riforma, la pertinenza del divieto riguardava gli “animali da compagnia” – che la giurisprudenza in linea con l’interpretazione evolutiva delle norme vigenti, ha riconosciuto come “esseri senzienti“, stabilendo che “il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia” (Cass. 13.3.2013) – nella stesura definitiva del testo di riforma dell’art. 1138 c.c. il termine è stato sostituito con “animali domestici“. La differenza è tutt’altro che pacifica, poiché mentre è chiaro che tra questi ultimi non rientrino gli “animali esotici” (come per esempio i serpenti), non lo è altrettanto per altri animali d’affezione che non sempre vengono considerati domestici (v. ad esempio criceti, furetti, conigli, ecc.). 
In ogni caso, la direttiva sembra possa ritenersi valida, secondo la giurisprudenza, solo per i regolamenti condominiali ordinari, poiché a differenza di quelli contrattuali che possono legittimamente limitare i poteri e le facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà con il consenso unanime di tutti i comproprietari, in quelli assembleari, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non è consentito l’inserimento di clausole che incidono sulla libertà del singolo condomino di poter godere e disporre della propria proprietà esclusiva, rientrando tra queste facoltà di godimento anche la detenzione degli animali domestici (Cass. 3705/2011). 
Restano ferme, ovviamente, le regolamentazioni generali previste in materia, tra cui l’obbligo, incombente nei confronti dei proprietari dell’animale, di mantenere ordine e pulizia nell’area di passeggio, di usufruire del guinzaglio in ogni luogo e di applicare la museruola agli animali di indole aggressiva (come previsto dall’ordinanza del ministero della salute del 2009), oltre alle consuete responsabilità civili dei proprietari per i danni cagionati dall’animale ex art. 2052 c.c., per le immissioni moleste (sotto forma di rumore e disturbo della quiete) che superano la normale tollerabilità (art. 844 c.c.), nonché gli estremi censurati in sede penale dall’art. 672 c.p. per “omessa custodia e mal governo di animali“.

Regolamento condominiale: esempio da scaricare

È possibile scaricare Esempio regolamento condominio cliccando sul link.