Dopo anni di dibattiti si è finalmente deciso di intraprendere la strada che porta l’amministratore di condominio a diventare un vero e proprio “professionista“. Infatti la legge 220/2012 ha inserito l’articolo 71 bis disp. att. c.c. che elenca i requisiti previsti per coloro che devono svolgere l’incarico di amministratore di condominio, vediamo quali sono:
- che hanno il godimento dei diritti civili;
- che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- che non sono interdetti o inabilitati;
- il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
- che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Inoltre viene fatta la distinzione tra amministratori esterni ed amministratori interni cioè nominati tra i condòmini dello stabile. Nel caso di amministratore interno non è richiesto alcun titolo di studio e non è richiesta la partecipazione ad alcun corso, ma comunque è richiesta la soddisfazione dei punti da 1 a 5. Invece se l’amministratore di condominio è un professionista allora deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e successivamente aggiornarsi periodicamente frequentando corsi di formazione ed aggiornamento.
Infatti la legge 4/2013 ha disciplinato le professioni non regolamentate in Ordini e Collegi, tra le quali vi è quella di amministratore di condominio. L’amministratore di condominio che svolge la sua attività in forma continuativa, vede riconosciuta la propria attività in ambito socio-economico in quanto gli amministratori possono essere validamente iscritti a una Associazione che risponda ai parametri obbligatori previsti per legge, quali, soprattutto, l’adozione e l’obbligo di rispetto di regole deontologiche e la predisposizione di corsi di formazione permanente per i propri iscritti. Questa legge, dunque, impone alle figure professionali interessate la massima trasparenza nei confronti della clientela.