2 Gennaio 2021

Superbonus 110 e le alternative alle detrazioni

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio chi eseguirà negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi relativi al superbonus potrà optare tra l’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese oppure:

  1. Sconto in fattura – un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di
    importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal
    fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, incluse banche e altri intermediari finanziari. Pertanto, ad esempio, nel caso in
    cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale
    corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110% di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà
    optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a
    carico ad altri soggetti, incluse banche e altri intermediari
    finanziari.
  • Cessione alla banca o altro intermediario finanziario – per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi incluse banche e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.

Il primo SAL, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.

Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.

In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e
beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli
    interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro
    autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta  al condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]