Il Superbonus consiste in una detrazione al 110% sulle spese sostenute per interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociali
- associazioni e società sportive dilettantistiche
- persone fisiche che risiedono in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Possono quindi beneficiare del Superbonus:
- le persone fisiche che vivono in condominii
- in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà
- in edifici unifamiliari o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico
- impianti per il gas
- impianti per l’energia elettrica
- impianto di climatizzazione invernale.
Per “accesso autonomo” si intende invece un ingresso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino, anche di proprietà non esclusiva.
Chi vive in un edificio unifamiliare, o in unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con 1 o più accessi autonomi dall’esterno, può svolgere i lavori, sia trainanti che trainati, sulla propria singola abitazione.
Chi vive in un edificio plurifamiliare, al contrario, deve innanzitutto svolgere i lavori trainanti sulle parti comuni. Può successivamente effettuare gli interventi trainati anche sulla singola unità immobiliare e sulle parti comuni.
Le persone fisiche possono effettuare i lavori su un massimo di 2 unità abitative, fermo restando il riconoscimento della detrazione sulle spese per gli interventi sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari che sono invece sempre possibili.
Il miglioramento di almeno 2 classi energetiche deve essere dimostrato con un’attestazione di prestazione energetica (APE) da realizzare sia prima che dopo gli interventi, da allegare all’asseverazione redatta dal tecnico e inviata ad ENEA.