É agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si queste porte come devono essere considerate?
La normativa a supporto delle detrazioni fiscali equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come “chiusure apribili e assimilabili”, imponendo il rispetto dei valori indicati nell’allegato E, tabella 1, del “DM Requisiti” (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 occorre il rispetto dei valori dell’Allegato B del D.M. 11/03/2008, come modificato dal D.M. 26.01.2010).
Quindi la sostituzione delle porte può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.
Occorre però verificare se la destinazione d’uso urbanistica sia conforme all’uso che viene fatto del locale, nel senso che la presenza del riscaldamento e forse di altri servizi non comporti una violazione al regolamento edilizio e/o allo strumento urbanistico. Con la conseguenza che non si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica.