19 Febbraio 2021

Superbonus: Interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica

Di seguito riportiamo integralmente il quesito posto all’agenzia delle entrate e la relativa risposta.

Superbonus – Interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione dal Comune in base ad una Convenzione

Quesito

L’Istante dichiara di essere una “associazione sportiva dilettantistica” (di seguito “Associazione” o “Istante”) iscritta nell’apposito Registro istituito dal CONI e di avere come finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, nonché la gestione di attività agonistiche, ricreative, comprese le attività culturali, di svago e di tempo libero.

Per il perseguimento delle citate finalità, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, l’Istante riferisce di gestire impianti abilitati alla pratica sportiva e di organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive.

A tal riguardo, l’Associazione evidenzia che è vigente e pienamente operativa, ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i, una Convenzione con il Comune per la gestione del Palazzetto dello sport di cui è proprietario, “costituito da

  1. un impianto sportivo polivalente coperto con due campi da gioco (…),
  2. palazzina servizi – spogliatoi e relative aree scoperte pertinenziali”.

La stessa riferisce che “la Convenzione è stata stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d’uso”.

L’Associazione istante rappresenta che l’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) riconosce anche alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di fruire del Superbonus, limitatamente ai lavori effettuati su immobili destinati a spogliatoi.

Ciò posto, l’Istante chiede se la citata Convenzione sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al Superbonus di cui all’articolo 119 citato decreto Rilancio in relazione agli interventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’Istante ritiene che la Convenzione costituisca titolo idoneo di detenzione per essere ammesso, in qualità di associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro tenuto dal CONI, alla detrazione fiscale per i lavori di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 da realizzare negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione registrando preventivamente, per il caso d’uso, la Convenzione e ottenendo il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del Comune proprietario dell’immobile.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Premessa

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative delle disposizioni da ultime citate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 66, lettere a) e f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il successivo comma 67, della citata legge n. 178 del 2020 ha previsto l’inserimento nell’articolo 121 del decreto Rilancio del comma 7-bis, ai sensi del quale le sopra richiamate disposizioni «si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119».

Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e da ultima con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, in particolare, con riferimento ai requisiti di accesso all’agevolazione non oggetto della presente istanza di interpello.

Come precisato nella predetta circolare n. 24/E del 2020, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Da ultimo, l’articolo 1, comma 66, lettera n) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo al comma 9, lettera a), che il Superbonus si applica agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato dal comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio che alla lettera e) prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche «agli interventi effettuati», dalle « associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù in un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” per lo svolgimento della proprie attività. Più precisamente, come chiarito nella citata circolare, 24/E del 2020, il beneficiario può:

  • essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile;
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Risposta al quesito

Nel caso in esame, fermo restando il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette del rapporto convenzionale tra l’Associazione istante ed il Comune concedente (non oggetto di quesito), si può ritenere che l’allegata Convenzione possa costituire titolo idoneo a consentire all’Associazione istante l’applicazione delle citata disposizione fiscale relativa al Superbonus.

Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale (cfr. art. 3, comma 3, della Convenzione) dell’impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.

Con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibito a spogliato.

Per completezza si rileva che per gli ulteriori requisiti di accesso al Superbonus che non sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alle citate circolari n. 24/E e 30/E del 2020.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.